Art. 25

Consegna e buono di consegna

In vigore dal 11 dic 2009
Consegna e buono di consegna Dopo aver verificato la ricevibilità dell’offerta ai sensi dell’, paragrafo 1, e dopo aver trasmesso la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, e fatte salve le misure adottate dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia un buono di consegna datato e numerato, recante i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine per la consegna della merce; c) il luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce; d) il prezzo per il quale l’offerta è accettata. Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente comunicati alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1.
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