Art. 25
Consegna e buono di consegna
In vigore dal 11 dic 2009
Consegna e buono di consegna
Dopo aver verificato la ricevibilità dell’offerta ai sensi dell’, paragrafo 1, e dopo aver trasmesso la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, e fatte salve le misure adottate dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia un buono di consegna datato e numerato, recante i seguenti dati:
a)
il quantitativo da consegnare;
b)
il termine per la consegna della merce;
c)
il luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;
d)
il prezzo per il quale l’offerta è accettata.
Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente comunicati alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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