Art. 13
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 11 dic 2009
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli organismi d’intervento comunicano alla Commissione i quantitativi di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere che nella settimana precedente sono stati oggetto di un’offerta, con i relativi dati.
2. La comunicazione è inviata:
a)
per il burro e il latte scremato in polvere, entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì;
b)
per il frumento tenero, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, come parte integrante della comunicazione di cui all’, paragrafo 1.
3. Se i quantitativi offerti di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere si avvicinano ai limiti fissati all’, paragrafo 1, lettere a), c) o d), o all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri della data a partire dalla quale essi devono comunicare alla Commissione i quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo, riguardo ai quantitativi di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere offerti all’intervento il giorno lavorativo precedente.
4. Le comunicazioni non riportano i dati di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ix).
5. Le comunicazioni sono trasmesse conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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