Art. 11

Verifica delle offerte da parte dell’organismo di intervento

In vigore dal 11 dic 2009
Verifica delle offerte da parte dell’organismo di intervento 1.   L’organismo d’intervento verifica la ricevibilità delle offerte in base ai requisiti di cui all’, paragrafo 1. Se l’offerta non è ricevibile, l’organismo d’intervento ne informa l’operatore interessato entro tre giorni lavorativi. Eccetto in caso di gara, se l’operatore non riceve la suddetta informazione, l’offerta si considera ricevibile. 2.   L’organismo d’intervento può verificare la conformità dei documenti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), dopo aver verificato la ricevibilità dell’offerta, se necessario con la collaborazione dell’organismo d’intervento competente per il luogo di ammasso indicato dall’offerente, conformemente all’, paragrafo 3.
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