Art. 14
Misure intese a rispettare i massimali di intervento
In vigore dal 11 dic 2009
Misure intese a rispettare i massimali di intervento
1. Al fine di rispettare i limiti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento, decide:
a)
la chiusura degli acquisti all’intervento a prezzo fisso;
b)
qualora l’accettazione dell’intero quantitativo offerto in un determinato giorno comporti il superamento della quantità massima, la fissazione di un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione in quel giorno;
c)
se del caso, il rifiuto delle offerte in corso presentate agli organismi d’intervento degli Stati membri.
La Commissione decide entro i 2 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all’, paragrafo 1, ed entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all’, paragrafo 3.
2. Per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere, l’offerente al quale si applica un coefficiente di attribuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro 5 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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