Art. 16

Procedura di gara

In vigore dal 11 dic 2009
Procedura di gara 1.   Per l’acquisto di prodotti all’intervento può essere aperta una gara secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante apertura della gara». 2.   La Commissione apre le seguenti gare senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007: a) la gara per l’acquisto di frumento tenero al di là del quantitativo massimo offerto di 3 milioni di tonnellate; b) la gara per l’acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Il regolamento recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati: a) per cereali e riso, i prodotti offerti, con indicazione dei rispettivi codici NC e, per il riso, del tipo e della varietà; b) la durata della gara («periodo di gara») e gli eventuali sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte. 4.   Conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolari circostanze può essere aperta una gara con procedura ristretta, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso, il regolamento si riferisce al particolare Stato membro o regione di Stato membro interessati dalla gara. 5.   Per il riso, la gara può essere limitata a uno o più tipi di riso di cui all’allegato III, parte I, sezione I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 («riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B»). 6.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), e dell’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano le seguenti norme: a) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di cui all’allegato III, parte II, del presente regolamento, nello Stato membro o nella regione in questione; b) i prezzi medi di mercato sono rilevati secondo le modalità e per le qualità di cui al regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (17); c) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui alla lettera b), ponderate in base alla proporzione di ognuna di esse rispetto al totale delle macellazioni di tale Stato membro o regione. Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d’intervento seguenti: — regione I: Gran Bretagna, — regione II: Irlanda del Nord. 7.   Ai fini dei paragrafi 2 e 6 del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione i prezzi medi di mercato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1249/2008 e all’ del presente regolamento.
Storico versioni

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