Art. 17

Presentazione e ricevibilità delle offerte

In vigore dal 11 dic 2009
Presentazione e ricevibilità delle offerte 1.   Oltre alle condizioni generali di cui all’, sono ricevibili le offerte che indicano il prezzo proposto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa. Per i cereali e il riso, il prezzo proposto per tonnellata è il prezzo corrispondente alla qualità minima per i cereali o alla qualità tipo per il riso, per merce consegnata nel luogo di ammasso indicato dall’offerente, non scaricata. Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo proposto è il prezzo per 100 kg di prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso designato dall’organismo d’intervento conformemente all’ e all’, paragrafo 1. Per le carni bovine, l’offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera a), e dell’, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, del presente regolamento, il prezzo offerto per cereali, riso, carni bovine e latte scremato in polvere è inferiore o uguale al prezzo di riferimento fissato all’ del regolamento (CE) n. 1234/2007, mentre il prezzo offerto per il burro non può essere superiore al 90 % del prezzo di riferimento di cui all’, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
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