Art. 30

Spese di trasporto per il burro e il latte scremato in polvere

In vigore dal 11 dic 2009
Spese di trasporto per il burro e il latte scremato in polvere 1.   L’organismo di intervento sceglie il luogo di ammasso disponibile più vicino al luogo in cui il burro o il latte scremato in polvere è immagazzinato. Tuttavia, l’organismo d’intervento può scegliere un altro luogo di ammasso situato a una distanza non superiore a 350 km, purché tale scelta non comporti spese di magazzinaggio supplementari. Oltre tale distanza, l’organismo d’intervento può scegliere un altro luogo di ammasso se tale scelta comporta spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l’organismo d’intervento ne dà immediata comunicazione alla Commissione. 2.   Se l’organismo d’intervento acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è immagazzinato il burro o il latte scremato in polvere offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell’offerente e la frontiera dello Stato membro in cui ha sede l’organismo d’intervento acquirente. 3.   Oltre la distanza massima di cui al paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento a un tasso per tonnellata e per chilometro di 0,05 EUR per il latte scremato in polvere e di 0,065 EUR per il burro. Le spese supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento solo se la temperatura del burro all’arrivo al magazzino frigorifero non è superiore a 6 oC.
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