Art. 24

Svincolo e incameramento della cauzione

In vigore dal 11 dic 2009
Svincolo e incameramento della cauzione 1.   La cauzione di cui all’ è svincolata non appena l’offerente abbia consegnato il quantitativo indicato sul buono di consegna di cui all’ entro il termine ivi stabilito e sia stata accertata la conformità ai requisiti di cui all’. 2.   I prodotti non conformi ai requisiti di cui all’ sono respinti e la cauzione è incamerata in proporzione al quantitativo respinto. 3.   Salvo forza maggiore, se l’offerente non consegna i prodotti entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione è incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l’acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene annullato. 4.   Sono svincolate le cauzioni relative alle offerte irricevibili o respinte. 5.   Per cereali e riso, la cauzione è incamerata se l’organismo d’intervento non ha ottenuto prove soddisfacenti della presenza dei quantitativi offerti nel luogo di ammasso, secondo il disposto dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Ai fini del primo comma, gli organismi d’intervento controllano i quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, con le dovute distinzioni, le norme e le modalità di cui al regolamento (CE) n. 884/2006 per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico, più precisamente quelle previste all’allegato I, parte B, sezione III, del suddetto regolamento. I controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un’analisi del rischio. 6.   Per cereali e riso, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità aggiudicata, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %. 7.   Per le carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità aggiudicata, la cauzione: a) è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 % o i 175 kg; b) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore: i) proporzionalmente ai quantitativi non consegnati o non accettati se la differenza non supera il 15 %; ii) interamente negli altri casi, in applicazione dell’ del regolamento (CEE) n. 2220/85. 8.   La cauzione è svincolata se si applica l’, paragrafo 2.
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