Art. 26

Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso

In vigore dal 11 dic 2009
Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso 1.   In caso d’impossibilità di consegnare i cereali o il riso nel luogo di ammasso del centro d’intervento indicato dall’offerente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l’organismo d’intervento designa un altro luogo di ammasso dello stesso centro d’intervento o un luogo di ammasso di un altro centro d’intervento riconosciuto, presso il quale deve avere luogo la consegna al costo più basso. 2.   La consegna presso il luogo di ammasso ha luogo entro la fine del terzo mese successivo alla data di rilascio del buono di consegna di cui all’ e in ogni caso non oltre il 30 giugno per i cereali e il 31 agosto per il riso. Tuttavia, nei casi contemplati all’, paragrafo 2, la consegna ha luogo entro il 31 agosto per i cereali ed entro il 31 ottobre per il riso. 3.   Il quantitativo consegnato deve essere pesato alla presenza dell’offerente e di un rappresentante dell’organismo d’intervento che sia indipendente dall’offerente. Tuttavia, il rappresentante dell’organismo d’intervento può anche essere l’ammassatore. In tal caso, l’organismo d’intervento effettua, entro 30 giorni dalla data della presa in consegna condizionata di cui all’, paragrafo 1, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l’eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %. Qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell’ammassatore. Qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente a una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell’ammassatore se il peso constatato è inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1272:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo