Art. 35

Obblighi dell’offerente

In vigore dal 11 dic 2009
Obblighi dell’offerente 1.   Se dai controlli risulta che i prodotti non rispondono ai requisiti di cui all’, l’offerente: a) riprende, a proprie spese, i prodotti in questione; b) si fa carico delle relative spese a decorrere dalla data di entrata dei prodotti nel luogo di ammasso fino alla loro uscita dall’ammasso. Le spese da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e magazzinaggio fissati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2006. 2.   Qualora i risultati delle analisi e dei controlli non consentano l’accettazione all’intervento dei cereali o del riso offerti, l’offerente può sostituire il quantitativo non conforme. In tal caso l’organismo d’intervento può cambiare la data di consegna, fermo restando il termine ultimo per la consegna fissato all’, paragrafo 2.
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