Art. 33

Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso dell’ammassatore

In vigore dal 11 dic 2009
Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso dell’ammassatore 1.   Se la presa in consegna dei cereali o del riso avviene nel luogo di ammasso in cui i prodotti sono immagazzinati al momento della presentazione dell’offerta, il quantitativo preso in consegna è determinato in base alla contabilità di magazzino, la quale deve essere conforme a norme professionali che garantiscano il rispetto della normativa comunitaria, in particolare dell’allegato II del regolamento (CE) n. 884/2006, a condizione che: a) dalla contabilità di magazzino risulti quanto segue: i) il peso constatato al momento della pesatura effettuata non più di 10 mesi prima della presa in consegna; ii) le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura e, in particolare, il grado di umidità; iii) gli eventuali trasferimenti e i trattamenti effettuati; b) l’ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino; c) le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall’organismo d’intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 tonnellate. 2.   Se si applica il paragrafo 1, il peso da prendere in considerazione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 884/2006 è quello registrato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di un’eventuale differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo. Una differenza tra i tassi di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per ridurre il peso registrato nella contabilità di magazzino. Entro 45 giorni dalla presa in consegna, l’organismo d’intervento effettua un’ulteriore verifica volumetrica. La differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %. Qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell’ammassatore. Qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente a una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell’ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia, tenuto conto delle tolleranze previste all’allegato XI, punto 1, del regolamento (CE) n. 884/2006.
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