Art. 36

Modalità specifiche per le carni bovine — Obbligo di disossamento

In vigore dal 11 dic 2009
Modalità specifiche per le carni bovine — Obbligo di disossamento L’organismo d’intervento provvede al disossamento di tutte le carni bovine acquistate all’intervento, conformemente all’allegato III, parte IV.
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Modalità specifiche per le carni bovine — Obbligo di disossamento (Art. 36 Regolamento (UE) 2009/1272) — Testo vigente | Portale Normativo