Art. 38
Prezzi d’intervento e di acquisto per i cereali e il riso
In vigore dal 11 dic 2009
Prezzi d’intervento e di acquisto per i cereali e il riso
1. Ai fini dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per la fissazione del prezzo fisso di acquisto nel settore dei cereali è il prezzo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
2. Il prezzo da pagare per i cereali e il riso è il seguente:
a)
all’offerente, in caso di acquisto a prezzo fisso, il prezzo di cui al paragrafo 1;
b)
all’aggiudicatario, in caso di gara, il prezzo calcolato dall’organismo d’intervento sulla base del prezzo offerto.
In entrambi i casi il prezzo è adattato in funzione della qualità dei prodotti, in conformità dell’allegato I, parti IX, X e XI, per i cereali, e dell’allegato II, parti II e III, per il riso.
3. Se l’organismo d’intervento, a norma dell’, paragrafo 2, prende in consegna e immagazzina i cereali e il riso nel luogo di ammasso in cui si trovano al momento della presentazione dell’offerta, il prezzo di acquisto da pagare viene ridotto. La riduzione riguarda:
a)
le spese di trasporto tra l’effettivo luogo di presa in consegna designato dall’organismo d’intervento e il luogo di ammasso di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in cui i prodotti avrebbero dovuto essere consegnati al costo più basso, nonché
b)
le spese di uscita dal luogo di ammasso.
Le spese di cui al primo comma, lettere a) e b), sono calcolate in base ai costi unitari effettivamente rilevati nello Stato membro interessato.
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