Art. 38

Prezzi d’intervento e di acquisto per i cereali e il riso

In vigore dal 11 dic 2009
Prezzi d’intervento e di acquisto per i cereali e il riso 1.   Ai fini dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per la fissazione del prezzo fisso di acquisto nel settore dei cereali è il prezzo di riferimento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. 2.   Il prezzo da pagare per i cereali e il riso è il seguente: a) all’offerente, in caso di acquisto a prezzo fisso, il prezzo di cui al paragrafo 1; b) all’aggiudicatario, in caso di gara, il prezzo calcolato dall’organismo d’intervento sulla base del prezzo offerto. In entrambi i casi il prezzo è adattato in funzione della qualità dei prodotti, in conformità dell’allegato I, parti IX, X e XI, per i cereali, e dell’allegato II, parti II e III, per il riso. 3.   Se l’organismo d’intervento, a norma dell’, paragrafo 2, prende in consegna e immagazzina i cereali e il riso nel luogo di ammasso in cui si trovano al momento della presentazione dell’offerta, il prezzo di acquisto da pagare viene ridotto. La riduzione riguarda: a) le spese di trasporto tra l’effettivo luogo di presa in consegna designato dall’organismo d’intervento e il luogo di ammasso di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in cui i prodotti avrebbero dovuto essere consegnati al costo più basso, nonché b) le spese di uscita dal luogo di ammasso. Le spese di cui al primo comma, lettere a) e b), sono calcolate in base ai costi unitari effettivamente rilevati nello Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1272:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo