Art. 40
Apertura della gara
In vigore dal 11 dic 2009
Apertura della gara
1. I prodotti presi in consegna e disponibili per la vendita sono venduti mediante gara.
2. La gara è aperta secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, mediante un regolamento, di seguito denominato «regolamento recante apertura della gara».
Il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del regolamento recante apertura della gara.
3. Possono essere aperte gare per la rivendita di prodotti immagazzinati in una o più regioni della Comunità o dello Stato membro.
4. Il regolamento recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati:
a)
i prodotti interessati, con indicazione, per i cereali e il riso, dei rispettivi codici NC e, per il riso, del tipo e della varietà e con la relativa designazione per le carni bovine;
b)
la durata della gara («periodo di gara») e gli eventuali sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte.
Il suddetto regolamento può inoltre contenere i seguenti dati:
a)
i quantitativi globali oggetto della gara;
b)
disposizioni relative alle eventuali spese di trasporto per i cereali e il riso.
5. La gara può essere limitata a determinati usi e/o destinazioni, in particolare la trasformazione dei cereali in alcole etilico (bioetanolo) da utilizzare per la produzione di carburanti e combustibili nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1272:oj#art-40