Art. 41

Bando di gara e disposizioni connesse

In vigore dal 11 dic 2009
Bando di gara e disposizioni connesse 1.   Ogni organismo d’intervento detentore di scorte d’intervento disponibili per la vendita redige un bando di gara e lo pubblica almeno quattro giorni prima della data iniziale per la presentazione delle offerte. 2.   Il bando reca in particolare: a) il nome e l’indirizzo dell’organismo d’intervento che bandisce la gara; b) il riferimento al regolamento recante apertura della gara; c) il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale; d) i luoghi di ammasso, i nomi e gli indirizzi degli ammassatori, i quantitativi disponibili e, i) per i cereali e il riso, la suddivisione in partite effettuata in modo da garantire la parità di accesso agli offerenti, nonché la qualità di ciascuna partita; ii) per le carni bovine, la data in cui sono state acquistate (per ogni singolo prodotto e per ciascun magazzino frigorifero); e) lo stadio di consegna di cui all’, paragrafo 1, lettera e), e se del caso il tipo di imballaggio; f) l’eventuale attrezzatura disponibile presso il luogo di ammasso per il carico della merce su un mezzo di trasporto; g) in caso di gara per l’esportazione di cereali e riso, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e adeguatamente attrezzato con impianti tecnici per l’esportazione dei prodotti messi in gara; h) per il burro, il bando di gara indica, se del caso, il tipo di burro di cui all’, paragrafo 1, lettera e), per il quale viene presentata l’offerta. 3.   L’organismo d’intervento garantisce che il bando di gara riceva un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella propria sede e pubblicazione sul suo sito web o sul sito web del ministero competente. 4.   L’organismo d’intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati: a) di ispezionare e, tranne per le carni bovine, prelevare ed esaminare campioni del prodotto messo in vendita, a loro spese, prima di presentare un’offerta; b) di consultare i risultati delle analisi di cui all’allegato I, parte XII, all’allegato II, parte VI, all’allegato IV, parte V, e all’allegato V, parte VI. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera g), i porti di Rijeka e Split possono essere considerati luoghi di uscita.
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