Art. 43
Quantitativo per offerta
In vigore dal 11 dic 2009
Quantitativo per offerta
1. Per i cereali e il riso, l’offerta è presentata per il quantitativo totale di una partita, come indicato nel bando di gara.
2. L’offerta è presentata per un quantitativo minimo di:
a)
2 tonnellate per le carni bovine,
b)
10 tonnellate per il burro o il latte scremato in polvere.
Se il quantitativo disponibile nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo minimo, il quantitativo minimo è costituito dal quantitativo disponibile.
Storico versioni
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