Art. 43

Quantitativo per offerta

In vigore dal 11 dic 2009
Quantitativo per offerta 1.   Per i cereali e il riso, l’offerta è presentata per il quantitativo totale di una partita, come indicato nel bando di gara. 2.   L’offerta è presentata per un quantitativo minimo di: a) 2 tonnellate per le carni bovine, b) 10 tonnellate per il burro o il latte scremato in polvere. Se il quantitativo disponibile nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo minimo, il quantitativo minimo è costituito dal quantitativo disponibile.
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