Art. 39
Pagamenti
In vigore dal 11 dic 2009
Pagamenti
1. I pagamenti relativi ai quantitativi presi in consegna a norma dell’ sono effettuati entro il 65o giorno successivo alla data della presa in consegna condizionata di cui all’.
2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo aggiudicato.
Storico versioni
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