Art. 27
Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine
In vigore dal 11 dic 2009
Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine
1. Le spese di scarico sono sostenute dall’aggiudicatario.
2. L’aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro i 17 giorni successivi al primo giorno lavorativo che segue la data di pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d’acquisto.
Tuttavia l’organismo d’intervento, in funzione dei quantitativi aggiudicati, può prorogare questo termine di una settimana. La consegna può essere scaglionata.
3. Nell’allegato III, parte III, figurano prescrizioni specifiche per la consegna delle carni bovine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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