Art. 51

Buono di ritiro

In vigore dal 11 dic 2009
Buono di ritiro 1.   Una volta versato l’importo di cui all’, l’organismo d’intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati: a) il quantitativo per il quale è stato pagato il corrispondente importo; b) il luogo di ammasso nel quale è immagazzinato il prodotto; c) il termine ultimo per il ritiro del prodotto. 2.   L’aggiudicatario ritira il prodotto aggiudicatogli entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui all’, paragrafo 3. 3.   A richiesta dell’aggiudicatario, l’organismo d’intervento può accordare una proroga del termine di ritiro. Tuttavia, salvo forza maggiore, se la merce non è stata ritirata entro il termine di cui al paragrafo 2, le spese di magazzinaggio sono a carico dell’aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per il ritiro. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.
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