Art. 47

Decisioni individuali sulle offerte

In vigore dal 11 dic 2009
Decisioni individuali sulle offerte 1.   Se non è stato fissato un prezzo minimo di vendita, tutte le offerte sono respinte. 2.   Se è stato fissato un prezzo minimo di vendita, gli organismi d’intervento respingono le offerte inferiori a detto prezzo minimo. Gli organismi d’intervento non accettano le offerte che non sono state comunicate ai sensi dell’. 3.   Gli organismi d’intervento adottano le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dopo che è stata pubblicata la decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 2. Essi informano gli offerenti dell’esito della loro partecipazione alla gara entro un termine di tre giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione della Commissione. Essi informano gli aggiudicatari dei quantitativi accettati e del prezzo che dovranno pagare. Per i cereali e il riso, se la qualità del prodotto è diversa, rispettivamente, dalla qualità minima o dalla qualità tipo, il prezzo viene adeguato applicando le maggiorazioni o riduzioni calcolate conformemente all’allegato I, parti IX, X e XI, e all’allegato II, parte II e parte III, punto 2. 4.   In caso di esportazione di cereali, se la domanda di titolo di esportazione presentata dall’aggiudicatario conformemente all’, paragrafo 2, è basata sull’ del regolamento (CEE) n. 376/2008, l’organismo d’intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo. 5.   I diritti e gli obblighi dell’aggiudicatario non sono trasferibili.
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