Art. 46
Decisione sulla base delle offerte
In vigore dal 11 dic 2009
Decisione sulla base delle offerte
1. Sulla base delle offerte comunicate ai sensi dell’, paragrafo 1, la Commissione fissa un prezzo minimo di vendita o decide di non fissare un prezzo minimo di vendita, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo minimo di vendita può variare secondo l’ubicazione dei prodotti offerti.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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