Art. 48

Modalità specifiche per l’aggiudicazione dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine

In vigore dal 11 dic 2009
Modalità specifiche per l’aggiudicazione dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine 1.   Per il burro e il latte scremato in polvere, l’aggiudicatario è l’offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato. 2.   Qualora con l’accettazione di un’offerta si superi il quantitativo di burro disponibile in un determinato luogo di ammasso, all’offerente è attribuito soltanto il quantitativo disponibile. Tuttavia, l’organismo di intervento può designare, d’intesa con l’offerente, altri luoghi di ammasso fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell’offerta. 3.   Qualora con l’accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per un prodotto immagazzinato in un determinato luogo di ammasso si superi il quantitativo disponibile, l’aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l’attribuzione di quantitativi inferiori al quantitativo specificato all’, paragrafo 2, si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio. 4.   Se dopo l’accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo rimanente nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo di cui all’, paragrafo 2, l’organismo d’intervento offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari cominciando da quello che aveva presentato l’offerta più elevata. All’aggiudicatario è offerta la possibilità di acquistare il quantitativo residuo al prezzo minimo di vendita. 5.   L’organismo d’intervento aggiudica il burro o il latte scremato in polvere in funzione della data di entrata all’ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo, nell’ambito del quantitativo totale disponibile nel luogo di ammasso designato dall’offerente o, se del caso, nell’ambito del quantitativo di burro di crema dolce o di burro di crema acida disponibile nel magazzino frigorifero designato dall’offerente. 6.   Gli organismi d’intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
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