Art. 52
Ritiro di burro e di latte scremato in polvere
In vigore dal 11 dic 2009
Ritiro di burro e di latte scremato in polvere
1. All’uscita dall’ammasso, l’organismo d’intervento mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso, su pallet.
2. Al momento dell’uscita dall’ammasso l’acquirente restituisce all’organismo d’intervento pallet di qualità equivalente.
3. Le spese di carico ed eventualmente di depallettizzazione sono a carico dell’acquirente del burro o del latte scremato in polvere. Tali spese sono fissate forfettariamente dallo Stato membro e comunicate agli interessati, su richiesta.
Storico versioni
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