Art. 54
Svincolo e incameramento della cauzione
In vigore dal 11 dic 2009
Svincolo e incameramento della cauzione
1. Per le offerte non accolte, la cauzione costituita a norma dell’ è svincolata immediatamente dopo la decisione di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2.
2. Per le offerte accolte, la cauzione è svincolata relativamente ai quantitativi per i quali il prezzo di vendita è stato pagato in conformità dell’.
3. Salvo forza maggiore, per i quantitativi non pagati in conformità dell’, la cauzione è incamerata e la vendita annullata.
Storico versioni
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