Art. 54

Svincolo e incameramento della cauzione

In vigore dal 11 dic 2009
Svincolo e incameramento della cauzione 1.   Per le offerte non accolte, la cauzione costituita a norma dell’ è svincolata immediatamente dopo la decisione di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2. 2.   Per le offerte accolte, la cauzione è svincolata relativamente ai quantitativi per i quali il prezzo di vendita è stato pagato in conformità dell’. 3.   Salvo forza maggiore, per i quantitativi non pagati in conformità dell’, la cauzione è incamerata e la vendita annullata.
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Svincolo e incameramento della cauzione (Art. 54 Regolamento (UE) 2009/1272) — Testo vigente | Portale Normativo