Art. 55
Organismi d’intervento e centri d’intervento per i cereali e il riso
In vigore dal 11 dic 2009
Organismi d’intervento e centri d’intervento per i cereali e il riso
1. Per i cereali e il riso, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli organismi d’intervento riconosciuti;
b)
i centri d’intervento riconosciuti;
c)
i luoghi di ammasso riconosciuti dei centri d’intervento; nonché
d)
il quantitativo minimo richiesto per l’acquisto di prodotti all’intervento a prezzo fisso, se diverso dai quantitativi specificati all’, paragrafo 1.
2. Le comunicazioni sono trasmesse conformemente all’.
3. L’elenco degli organismi d’intervento, dei centri d’intervento e dei rispettivi luoghi di ammasso, nonché i relativi aggiornamenti, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
Storico versioni
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