Art. 55

Organismi d’intervento e centri d’intervento per i cereali e il riso

In vigore dal 11 dic 2009
Organismi d’intervento e centri d’intervento per i cereali e il riso 1.   Per i cereali e il riso, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) gli organismi d’intervento riconosciuti; b) i centri d’intervento riconosciuti; c) i luoghi di ammasso riconosciuti dei centri d’intervento; nonché d) il quantitativo minimo richiesto per l’acquisto di prodotti all’intervento a prezzo fisso, se diverso dai quantitativi specificati all’, paragrafo 1. 2.   Le comunicazioni sono trasmesse conformemente all’. 3.   L’elenco degli organismi d’intervento, dei centri d’intervento e dei rispettivi luoghi di ammasso, nonché i relativi aggiornamenti, sono resi noti agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet.
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