Art. 21
Criteri specifici nel settore delle carni bovine
In vigore dal 11 dic 2009
Criteri specifici nel settore delle carni bovine
1. Per le carni bovine, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in ciascuno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all’allegato III, parte II, e maggiorato di un importo pari a 10 EUR/100 kg di peso carcassa.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l’offerta è respinta se il prezzo proposto supera il prezzo massimo di cui all’, paragrafo 2, primo comma, per il sottoperiodo di gara considerato.
3. Se il prezzo d’acquisto aggiudicato a un offerente è superiore al prezzo medio di mercato di cui al paragrafo 1, il prezzo aggiudicato viene adeguato moltiplicandolo per il coefficiente calcolato secondo la formula A dell’allegato III, parte VII. Tale coefficiente non può tuttavia:
a)
essere superiore all’unità;
b)
determinare una riduzione del prezzo aggiudicato superiore alla differenza tra detto prezzo e il prezzo medio di mercato.
Lo Stato membro che disponga di dati affidabili e di mezzi di controllo appropriati può decidere di calcolare il coefficiente per offerente secondo la formula B dell’allegato III, parte VII.
Storico versioni
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