Art. 11
In vigore dal 30 nov 2009
1. Per evitare o eliminare gli effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario dell'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato III, l'importazione al tasso di dazio previsto dalla tariffa doganale comune di una o diverse di queste merci è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sussistono le condizioni di cui all' dell'accordo sull’agricoltura, a condizione che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o l'effetto prodotto sia sproporzionato rispetto all'effetto voluto.
2. I prezzi soglia al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.
I volumi di soglia che devono essere superati per imporre un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni della Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 si presentano o possono presentarsi.
3. I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita considerata.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Queste modalità riguardano in particolare:
a)
le merci alle quali i dazi addizionali all'importazione sono applicati ai sensi dell' dell'accordo sull’agricoltura;
b)
gli altri criteri necessari di soglia richiesti per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all' dell'accordo sull’agricoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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