Art. 8
In vigore dal 30 nov 2009
1. All'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo il regolamento «unico OCM».
Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti a un'organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci.
2. L'elenco delle merci che beneficiano di restituzioni è compilato tenendo conto:
a)
dell'incidenza dello scarto tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati rispettivamente sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale;
b)
della necessità di compensare tale differenza, in tutto o in parte, per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli utilizzati nelle merci interessate.
L'elenco è adottato conformemente al regolamento «unico OCM».
3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Gli importi delle restituzioni sono fissati secondo la medesima procedura usata per la concessione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli interessati quando sono esportati allo stato originario.
4. Se nell'ambito di un accordo preferenziale è istituito il regime di compensazione diretta di cui all', paragrafo 1, lettera b), gli importi applicabili alle esportazioni destinate al/ai paese/i interessato/i dall'accordo sono determinati, a norma dell'accordo, congiuntamente e sulla stessa base dell'elemento agricolo dell'imposta.
Questi importi sono fissati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e in particolare le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.
Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.
5. Il rispetto dei massimali che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, nei quali viene integrato l'importo previsto per i piccoli esportatori.
6. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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