Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato II si applicano i tassi dei dazi previsti dalla tariffa doganale comune. Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II, l'imposta è costituita da un dazio ad valorem, denominato «elemento fisso», e da un importo specifico fissato in euro, denominato «elemento agricolo». Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato II, l'elemento agricolo dell'imposta corrisponde a una parte dell'imposta applicabile all'importazione di dette merci. 2.   Fatto salvo il disposto dell' e dell', è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari che ne disciplinano l'applicazione sono valide ai fini della classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. La nomenclatura tariffaria conseguente all'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1216 — Testo vigente | Portale Normativo