Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato II. 2.   Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, sono decise secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 le modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini: a) i prodotti che beneficiano di tali riduzioni; b) i quantitativi di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantitativi o valori; c) gli elementi che determinano la riduzione dell'elemento agricolo. 3.   Le modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.
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