Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all' non può eccedere tale importo. Se la riscossione dell'importo massimo di cui al primo comma è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9). 2.   Se l'importo massimo è costituito da un dazio ad valorem maggiorato da un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio è quello della tariffa doganale comune.
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