Art. 6
In vigore dal 30 nov 2009
1. L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.
Tuttavia, qualora il o i paesi in questione rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati e adottino gli stessi prodotti di base, trattino le stesse merci e utilizzino gli stessi coefficienti della Comunità:
a)
l'elemento agricolo può essere determinato in funzione dei quantitativi fissati dei prodotti di base effettivamente utilizzati, ove la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di detti quantitativi;
b)
il dazio applicabile all'importazione di un prodotto di base può essere sostituito da un importo stabilito in funzione dello scarto tra prezzi agricoli praticati nella Comunità e i prezzi agricoli praticati nel paese o nella zona interessata, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito in comune per la zona interessata;
c)
qualora l'applicazione della lettera b) determini importi irrilevanti per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere anche sostituito da un sistema di importi o di tassi forfetari.
2. Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti, applicabili alle importazioni effettuate nel quadro di un accordo preferenziale, sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio utilizzato per gli scambi non preferenziali.
3. I dazi ad valorem corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato II possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Esse comprendono in particolare, ove necessario:
a)
l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione dei regimi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo;
b)
le misure necessarie a evitare deviazioni di traffico;
c)
l'elenco dei prodotti di base.
5. Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.
6. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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