Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:
a)
«prodotti agricoli», i prodotti compresi nell'allegato I del trattato,
b)
«merci», i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Tuttavia, il termine «merci» utilizzato al capo III come pure all', si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi nell'allegato XX del regolamento «unico OCM».
2. Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per:
a) «elemento agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato I o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all';
b) «elemento non agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito alla lettera a);
c) «prodotto di base»: taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato I o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.
Storico versioni
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