Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: a) «prodotti agricoli», i prodotti compresi nell'allegato I del trattato, b) «merci», i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato II del presente regolamento. Tuttavia, il termine «merci» utilizzato al capo III come pure all', si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi nell'allegato XX del regolamento «unico OCM». 2.   Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per: a)   «elemento agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato I o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all'; b)   «elemento non agricolo»: la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito alla lettera a); c)   «prodotto di base»: taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato I o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.
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