Art. 12
In vigore dal 30 nov 2009
1. L'ammissione di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo è subordinata a un controllo preliminare del rispetto delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Queste condizioni sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni e tenendo conto, in particolare, dei volumi prevedibili di esportazione delle merci interessate e della situazione del mercato interno ed esterno dei relativi prodotti di base. Detto bilancio e le relative quantità sono riesaminati regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.
Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, organizzazione comune di mercato per organizzazione comune di mercato, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Il termine «prodotti di base» utilizzato al presente articolo si riferisce ai prodotti elencati per codice NC nella tabella dell'allegato I, compresa unicamente la nota 1 relativa ai cereali.
2. La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo diverso da quello previsto al paragrafo 1, secondo comma, e quindi non assoggettata all'imposta di cui all' ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime.
Storico versioni
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