Art. 13
In vigore dal 30 nov 2009
1. La tabella 2 dell'allegato II può essere modificata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità.
2. La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata.
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