Art. 13

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La tabella 2 dell'allegato II può essere modificata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 al fine di adeguarla agli accordi conclusi dalla Comunità. 2.   La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1216 — Testo vigente | Portale Normativo