Art. 15
In vigore dal 30 nov 2009
1. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli o 7 sono fissati a zero. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.
2. Può essere stabilita secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica.
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