Art. 19

In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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