Art. 21

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L'applicazione del presente regolamento alle caseine del codice NC 3501 10 nonché ai caseinati e ad altri derivati delle caseine del codice NC 3501 90 90 è rinviata a un'ulteriore decisione del Consiglio.
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