Art. 16

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Commissione è assistita da un «comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I» («il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1216:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1216 — Testo vigente | Portale Normativo