Art. 16
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Commissione è assistita da un «comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I» («il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione sollevata dal presidente ad iniziativa del medesimo o su richiesta di uno Stato membro.
Storico versioni
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