Art. 14

In vigore dal 30 nov 2009
Il presente articolo è applicabile a tutti gli scambi preferenziali per i quali la determinazione dell'elemento agricolo dell'imposta, eventualmente ridotto alle condizioni dell', non è fondata sul contenuto reale di cui all', paragrafo 1, lettera a), e/o per i quali gli importi di base non sono fondati sulle differenze di prezzo di cui all', paragrafo 1, lettera b). Le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità dei prodotti di base da considerare sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all' del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (10). Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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