Art. 3

Compiti del BEREC

In vigore dal 25 nov 2009
Compiti del BEREC 1.   I compiti del BEREC sono i seguenti: a) fornire pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all’imposizione di misure correttive, ai sensi degli della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); cooperare e lavorare assieme con le ANR ai sensi degli della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); b) fornire pareri su progetti di raccomandazioni e/o di orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell’articolo 7 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); c) essere consultato su progetti di raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); d) fornire pareri su progetti di decisione relativi all’individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); e) a richiesta, fornire assistenza alle ANR nel contesto dell’analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); f) fornire pareri su progetti di decisioni e raccomandazioni relative all’armonizzazione, ai sensi dell’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); g) essere consultato e fornire pareri sulle controversie transnazionali ai sensi dell’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); h) fornire pareri su progetti di decisioni che autorizzano o impediscono ad un’ANR di adottare misure eccezionali, ai sensi dell’ della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); i) essere consultato su progetti di misure relative all’accesso effettivo al numero di emergenza «112», ai sensi dell’ della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale); j) essere consultato su progetti di misure relative all’operatività effettiva dei numeri con prefisso 116, in particolare il numero verde 116000 per le segnalazioni relative ai bambini scomparsi, ai sensi dell’articolo 27 bis della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale); k) assistere la Commissione nell’aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), ai sensi dell’ della direttiva stessa; l) su richiesta, fornire assistenza alle ANR nei casi di frode o di abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri; m) fornire pareri intesi a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni per i fornitori di servizi commerciali transfrontalieri; n) monitorare e riferire sul settore delle comunicazioni elettroniche e pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi del settore stesso. 2.   Il BEREC può, su richiesta motivata della Commissione, decidere all’unanimità di svolgere altri compiti specifici che siano necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali come definite all’, paragrafo 2. 3.   Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti, la consulenza o la migliore prassi regolamentare adottati dal BEREC. Il BEREC può consultare, se del caso, le competenti autorità nazionali della concorrenza prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.
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