Art. 5

Compiti del comitato dei regolatori

In vigore dal 25 nov 2009
Compiti del comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori assolve le funzioni del BEREC enunciate all’ e adotta tutte le decisioni inerenti al loro esercizio. 2.   Il comitato dei regolatori approva preventivamente i contributi volontari degli Stati membri o delle ANR di cui all’, paragrafo 1, lettera b), in base alle seguenti modalità: a) all’unanimità se tutti gli Stati membri o tutte le ANR hanno deciso di versare un contributo; b) a maggioranza semplice nel caso in cui un certo numero di Stati membri o di ANR abbia deciso all’unanimità di versare un contributo. 3.   Il comitato dei regolatori adotta, per conto del BEREC, le disposizioni particolari necessarie all’esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti dal BEREC, a norma dell’. 4.   Il comitato dei regolatori, dopo aver consultato le parti interessate ai sensi dell’, adotta il programma annuale di lavoro del BEREC entro la fine dell’anno che precede quello cui il programma si riferisce. Il comitato dei regolatori trasmette il programma di lavoro annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la sua adozione. 5.   Il comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività del BEREC e la trasmette ogni anno entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del comitato dei regolatori di riferire su questioni pertinenti connesse alle attività del BEREC.
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