Art. 17

Consultazione

In vigore dal 25 nov 2009
Consultazione Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il BEREC consulta le parti interessate e dà loro l’opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il BEREC, fatto salvo l’, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.
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