Art. 20

Riservatezza

In vigore dal 25 nov 2009
Riservatezza Fatto salvo l’, il BEREC e l’Ufficio non pubblicano né rivelano a terzi le informazioni da essi trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato. I membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione, il direttore amministrativo, gli esperti esterni, compresi quelli facenti parte dei gruppi specialistici di lavoro, e i membri del personale dell’Ufficio sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni. Il BEREC e l’Ufficio inseriscono nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
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