Art. 19
Invio di informazioni al BEREC e all’Ufficio
In vigore dal 25 nov 2009
Invio di informazioni al BEREC e all’Ufficio
La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal BEREC e dall’Ufficio per permettere a questi ultimi di eseguire i loro compiti. Tali informazioni sono gestite a norma dell’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
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