Art. 22
Accesso ai documenti
In vigore dal 25 nov 2009
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (20) si applica ai documenti in possesso del BEREC e dell’Ufficio.
2. Il comitato dei regolatori e il comitato di gestione adotta le misure pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio.
3. Le decisioni adottate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
Storico versioni
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