Art. 22

Accesso ai documenti

In vigore dal 25 nov 2009
Accesso ai documenti 1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (20) si applica ai documenti in possesso del BEREC e dell’Ufficio. 2.   Il comitato dei regolatori e il comitato di gestione adotta le misure pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio. 3.   Le decisioni adottate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1211:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso ai documenti (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/1211) — Testo vigente | Portale Normativo