Art. 8

Il direttore amministrativo

In vigore dal 25 nov 2009
Il direttore amministrativo 1.   Il direttore amministrativo risponde al comitato di gestione. Nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore amministrativo non sollecita né accetta istruzioni da parte di alcuno Stato membro o di alcuna ANR, della Commissione o di terzi. 2.   Il direttore amministrativo è nominato dal comitato di gestione, previo espletamento di un concorso pubblico, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il Parlamento europeo può esprimere un parere non vincolante sull’idoneità del candidato selezionato dal comitato di gestione, prima della sua nomina. A tal fine, il candidato è invitato a parlare dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima. 3.   La durata del mandato del direttore amministrativo è di tre anni. 4.   Il comitato di gestione può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del direttore amministrativo, tenendo conto del rapporto di valutazione del presidente e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze del BEREC lo giustifichino. Il comitato di gestione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore amministrativo. Se il mandato non è rinnovato, il direttore amministrativo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
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