Art. 9

Compiti del direttore amministrativo

In vigore dal 25 nov 2009
Compiti del direttore amministrativo 1.   Il direttore amministrativo è responsabile della direzione dell’Ufficio. 2.   Il direttore amministrativo fornisce assistenza alla preparazione dell’ordine del giorno del comitato dei regolatori, del comitato di gestione e dei gruppi specialistici di lavoro. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato dei regolatori e del comitato di gestione. 3.   Il direttore amministrativo fornisce assistenza al comitato di gestione per la preparazione del progetto di programma di lavoro dell’Ufficio per l’anno successivo, che viene sottoposto al comitato entro il 30 giugno e adottato dal comitato entro il 30 settembre senza anticipare la decisione finale in merito alla sovvenzione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (definiti congiuntamente quale autorità di bilancio). 4.   Il direttore amministrativo, sotto la guida del comitato dei regolatori, sovrintende all’attuazione del programma di lavoro annuale dell’Ufficio. 5.   Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del comitato di gestione, adotta le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Ufficio in conformità del presente regolamento. 6.   Il direttore amministrativo attua il bilancio dell’Ufficio a norma dell’ sotto la supervisione del comitato di gestione. 7.   Il direttore amministrativo fornisce ogni anno assistenza nella preparazione del progetto di relazione annuale d’attività del BEREC di cui all’, paragrafo 5.
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