Art. 11
Bilancio dell’Ufficio
In vigore dal 25 nov 2009
Bilancio dell’Ufficio
1. Le entrate e le risorse dell’Ufficio sono costituite, in particolare, da:
a)
una sovvenzione della Comunità iscritta nelle pertinenti voci del bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione) per decisione dell’autorità di bilancio e a norma del punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006;
b)
contributi finanziari degli Stati membri o delle loro ANR versati su base volontaria ai sensi dell’, paragrafo 2. Tali contributi sono impiegati per finanziare determinate voci di spesa operativa quali definite nell’accordo concluso tra l’Ufficio e gli Stati membri o loro ANR a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17). Ogni Stato membro garantisce che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività dell’Ufficio. Prima della stesura del progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, l’Ufficio trasmette in tempo utile all’autorità di bilancio idonea documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica ai sensi del presente articolo.
2. Le spese dell’Ufficio comprendono le spese di personale e le spese amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l’anno civile, tutte le entrate e le spese sono oggetto di previsioni e sono iscritte in bilancio.
5. La struttura organizzativa e finanziaria dell’Ufficio è soggetta a revisione ogni cinque anni dopo la data di costituzione dell’Ufficio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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