Art. 12

Stesura del bilancio

In vigore dal 25 nov 2009
Stesura del bilancio 1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore amministrativo assiste il comitato di gestione nell’elaborazione di un progetto preliminare di bilancio che copra le spese preventivate per l’esercizio finanziario successivo, corredato di un organigramma provvisorio. Ogni anno il comitato di gestione, sulla base di detto progetto, redige il bilancio previsionale delle entrate e delle spese dell’Ufficio per l’esercizio finanziario successivo. Il bilancio previsionale, che comporta un progetto di organigramma, è trasmesso dal comitato di gestione alla Commissione entro il 31 marzo. 2.   Il bilancio previsionale è trasmesso dalla Commissione all’autorità di bilancio con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea. 3.   Sulla base del bilancio previsionale, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e propone l’importo della sovvenzione. 4.   L’autorità di bilancio adotta l’organigramma dell’Ufficio. 5.   Il bilancio dell’Ufficio è predisposto dal comitato di gestione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato. 6.   Il comitato di gestione notifica senza indugio all’autorità di bilancio l’intenzione di attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in ambito immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di fabbricati, e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al comitato di gestione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, il comitato di gestione può dar corso all’operazione prevista.
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